(massima n. 1)
In tema di circolazione stradale con la sentenza di patteggiamento il giudice deve disporre la sospensione della patente di guida, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, e non potendosi fare applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo sulla natura sostanzialmente penale delle sanzioni, in quanto volti a evitare lelusione del principio del ne bis in idem e non ad incidere sulla potestą del legislatore di prevedere una pluralitą di sanzioni da applicarsi allesito del medesimo procedimento.