(massima n. 1)
In caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, con la sentenza di «patteggiamento» il giudice deve comunque applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222 cod. strada, in quanto il divieto, eccezionale, di cui all’art. 445 cod. proc. pen. è limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. (In motivazione la Corte ha sottolineato che nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis, fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta.