(massima n. 1)
Nella disciplina posta dallart. 218 cod. str. in tema di sospensione della patente di guida, il termine, perentorio (v. Corte cost., sent. n. 276 del 1998), di venti giorni dallaccertamento della violazione che dā luogo a detta sospensione, entro il quale il Prefetto deve adottare il relativo provvedimento, č prorogato, in caso di scadenza in un giorno festivo, al primo giorno feriale successivo.