(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative accessorie, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 30 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale, esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validitą della patente di guida e, quindi, anche contro i provvedimenti di sospensione adottati in via provvisoria dal Prefetto a norma dell'art. 223, secondo comma, d.lgs. n. 285 del 1992. Una interpretazione dell'art. 223 cit., che escludesse la specifica tutela approntata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 nei soli casi contemplati dal secondo comma urterebbe contro lomogeneitą del sistema sanzionatorio del cd. Codice della strada, determinando una divaricazione delle forme di tutela giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi sanciti dagli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale.