(massima n. 1)
In materia di opposizioni a sanzioni amministrative — premesso che il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, disciplinato dall’art. 214 del codice della strada, costituisce una sanzione accessoria rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, autonomamente impugnabile — legittimato passivo avverso la domanda di annullamento di tale provvedimento è l’organo di vertice da cui dipende l’organo periferico che ha irrogato la predetta sanzione accessoria, ovvero, ove l’autorità irrogante sia, come nella specie, la Polizia stradale, legittimato passivo è il Ministero dell’interno, cui devono essere notificati a cura della cancelleria del giudice adito sia il ricorso che il decreto di fissazione d’udienza, non potendo la notificazione — prevista dall’art. 23, comma secondo, della legge n. 689 del 1981 — essere sostituita dalla semplice comunicazione, mancando in quest’ultimo adempimento la consegna al destinatario di copia dell’atto da notificarsi.