(massima n. 1)
La condotta del proprietario custode che si pone abusivamente alla guida del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, cagionando per colpa un sinistro stradale da cui deriva il deterioramento del veicolo, non integra — ferma restando la responsabilità per l’illecito amministrativo di cui all’art. 213, quarto comma [n.d.r.: comma 8], cod. strada, conseguente alla circolazione abusiva — il reato di deterioramento di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334, secondo comma, cod. pen., punito esclusivamente a titolo di dolo, né quello di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia, di cui all’art. 335 cod. pen., in quanto tale disposizione punisce solo la distruzione, la dispersione, la sottrazione e la soppressione della cosa in sequestro, ma non anche il suo deterioramento.