(massima n. 1)
In tema di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il richiamo contenuto nell'alt 206 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 — per il tramite del rinvio operato da tale disposizione all’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 — alle norme sulla esazione delle imposte dirette non si estende, secondo un’interpretazione adeguatrice rispettosa dell’art. 24 Cost., agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo anteriore alle modifiche apportate con il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), che riservano all’intendente di finanza la cognizione dell’opposizione agli atti esecutivi e il potere di sospensione dell’esecuzione, e sanciscono il divieto di opposizione all’esecuzione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria; ne consegue che, in tale materia, non è precluso l’esperimento delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.