(massima n. 1)
In materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, la primitiva competenza del giudice di pace, prevista dall’art. 205 d.lgs. n. 285 del 1992, venuta meno per effetto dell’art. 1, d.l. 18 ottobre 1995, n. 435, convertito in legge n. 534/95, è stata ripristinata con l’art. 98, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha aggiunto l’art. 22-bis alla legge 24 novembre 1981 n. 689. Ne consegue che il giudice di pace è funzionalmente competente a conoscere una opposizione relativa ad infrazione rilevata nell’ottobre 2000, ancorché sia stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria prevista dalla normativa del 1992. Detta competenza funzionale, anche per le sanzioni accessorie in materia di circolazione stradale, è stata espressamente confermata dall’art. 4, comma I-septies, legge 1 agosto 2003, n.214, che ha introdotto l’art. 254-bis, d.lgs. n. 285/92.