(massima n. 1)
Ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 689 del 1981, richiamata per le sanzioni riguardanti violazioni del codice della strada dall’articolo 205 del d.l. 285/1992, appartengono alla competenza per materia del pretore, e oggi del giudice unico del tribunale, tutte le controversie in cui venga in contestazione la legittimazione della irrogazione della sanzione amministrativa, ivi comprese quelle di impugnazione del verbale di accertamento o della cartella esattoriale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale a conoscere della causa avente ad oggetto la declaratoria di nullità dell’iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa, per nullità della notifica del verbale di accertamento e difetto di legittimazione nonché, in via subordinata, la condanna alla restituzione di quanto si fosse dovuto indebitamente pagare, avendo tali domande per causa petendi l’impugnazione della irrogazione di una sanzione amministrativa).