(massima n. 1)
L’art. 23 della legge 689/1981, al quale rinvia l’art. 205 del codice della strada, espressamente sancisce che, nei giudizi d’opposizione alle sanzioni amministrative, il pretore può rigettare l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento, le quali, quindi, possono essere liquidate anche se l’autorità che ha irrogato la sanzione sia stata difesa da un proprio funzionario e non da un avvocato, come dalla stessa norma consentito.