(massima n. 1)
L’inosservanza del termine di sessanta giorni (ora elevato a centottanta dall’art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) entro il quale, ai sensi dell’art. 204 del codice della strada, il prefetto è tenuto ad emettere, se ritiene fondato l’accertamento, l’ordinanza-ingiunzione, comporta, secondo i principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, che il provvedimento emesso tardivamente risulta non inefficace, ma affetto da violazione di legge e, pertanto, invalido ed annullabile, suscettibile, cioè, di divenire inoppugnabile solo in mancanza di impugnativa da parte dell’interessato nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge.