(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto degli artt. 205, comma terzo, del d.lgs n. 285 del 1992 e 22-bis della legge n. 689 del 1981, attribuisce al giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada senza alcun limite di valore. Ne consegue che l’opposizione a cartella esattoriale relativa ad una pluralità di violazioni che superino l’ordinaria competenza per valore del giudice di pace appartiene all’inderogabile competenza per materia di tale organo giudiziario, essendo prevista la deroga in favore del giudice superiore, ai sensi dell’art. 10 secondo comma e 104 c.p.c., nell’ipotesi di cumulo soggettivo di domande proposte nei confronti di una sola parte, limitatamente ai criteri di competenza per valore.