(massima n. 1)
In tema opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazioni del codice della strada, ove il Prefetto deleghi l’amministrazione comunale a partecipare al relativo giudizio e la sentenza di primo grado erroneamente indichi quest’ultima quale parte dal lato passivo, senza riferimento alcuno a detto rapporto di delega, la notifica dell’atto di appello effettuata nei confronti dell’autorità delegata anziché di quella delegante deve ritenersi nulla e non inesistente, siccome eseguita nei confronti di soggetto strettamente avvinto al titolare della posizione sostanziale controversa e giustificata da errore indotto dall’ufficio.