(massima n. 1)
La cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni applicative di sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale è attribuita dall’art. 205 del d.lgs. n. 285 del 1992 all’autorità giudiziaria ordinaria. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e cassato la sentenza del giudice di pace che l’aveva denegata a motivo della asserita esistenza di una giurisdizione dell’ispettorato del lavoro, in materia di lavoro, in controversia relativa ad opposizione a sanzione pecuniaria per violazione dell’art. 174 del d.lgs. n. 285 del 1992, sui limiti di durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose).