(massima n. 1)
È territorialmente competente a decidere sull’opposizione «art. 615, primo comma, c.p.c., avverso la cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, il giudice del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, ai sensi degli artt. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 204-bis cod. strada (nella rispettiva formulazione anteriore alla novella recata dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), giacché la disciplina applicabile all’opposizione di cui al citato art. 615, in quanto proposta in funzione recuperatoria dell’opposizione al verbale di accertamento della violazione al codice della strada, va conformata a quella dettata per l’azione recuperata.