(massima n. 1)
In materia di sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada (d.lgs. 285/1992), proposto dal soggetto cui sia stata contestata la violazione il ricorso al prefetto, il mancato rispetto da parte di quest’ultimo, nell’eventuale emanazione di un’ordinanza-ingiunzione (in reiezione del ricorso), dei termini previsti (sessanta giorni dalla data in cui il ricorso gli sia pervenuto e comunque novanta giorni complessivi dalla data di presentazione del ricorso all’ufficio o comando di appartenenza dell’organo accertatore) determina l’illegittimità e annullabilità del provvedimento, in applicazione dei principi dettati dalla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo (salva restando l’idoneità del provvedimento a diventare inoppugnabile in difetto di impugnativa da parte dell’interessato).