(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative, il prefetto è tenuto alla decisione sul ricorso presentato dal privato, cui sia stata contestata una violazione del codice della strada, mediante l’emissione di un’ordinanza-ingiunzione entro il termine di sessanta giorni assegnato al detto organo per le eventuali istruzioni integrative ed audizioni degli interessati. Detto termine, cui non può legittimamente attribuirsi natura né «perentoria», né «ordinatoria» (sia perché tali categorie si riferiscono al procedimento giurisdizionale e non a quello amministrativo, sia perché, da un canto, non potrebbe legittimamente qualificarsi «ordinatorio» — e, cioè, prorogabile un termine per il quale la legge non individua il soggetto cui è attribuito il relativo potere, dall’altro, la legge stessa non dichiara espressamente «perentorio» il termine in questione), va correttamente qualificato, quo ad effectum, secondo i principi contenuti nella legge 241/1990, con la conseguenza che, emesso intempestivamente il relativo provvedimento, questo risulterà non inefficace, ma affetto da violazione di legge e, pertanto, invalido ed annullabile, suscettibile, cioè, di divenire inoppugnabile solo in mancanza di impugnativa da parte dell’interessato nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge (e cioè mediante opposizione al pretore, ai sensi dell’art. 205 cod. strada), senza che la questione relativa alla sua asserita invalidità possa, per la prima volta, dedursi in sede di giudizio di cassazione, ivi operando la preclusione concernente le questioni che non abbiano formato oggetto dell’opposizione.