(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di norme del codice della strada, qualora avverso il verbale di accertamento dell’infrazione sia stato proposto ricorso al Prefetto, questi — salvo che non ritenga di pronunziare ordinanza di archiviazione degli atti — deve emettere l’ordinanza-ingiunzione entro il termine previsto dall’art. 204, cod. strada (nella specie, di sessanta giorni, nel testo anteriore alla modifica ex art. 18, legge 24 novembre 2000, n. 340), che decorre dalla data in cui egli ha ricevuto in trasmissione, dall’ufficio o dal comando accertatore, gli atti previsti dall’art. 203, comma secondo, cod. strada, e ciò anche se il ricorso sia stato presentato direttamente al suo ufficio, anziché, come stabilisce l’art. 203, comma secondo, cod. strada, all’ufficio o al comando al quale appartiene l’organo accertatore.