(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il termine per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto ai sensi dell’art. 204 cod. della strada, fissato in 180 giorni dall’art. 2 del d.l. n. 391 del 1999 non convertito (ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge n. 488 del 1999 che, a sua volta, ha riportato, oc art. 68, il termine a 180 giorni) in luogo di quello di 60 giorni originariamente previsto dal citato art. 204, trova applicazione in tutti i casi in cui il sub-procedimento amministrativo instaurato con il ricorso al prefetto non si sia ancora esaurito al momento dell’entrata in vigore del suddetto d.l., ancorché la violazione sia stata accertata precedentemente; infatti, occorre fare riferimento alla disciplina vigente nel momento in cui l’atto viene compiuto, tenuto conto del principio generale in tema di formazione degli atti amministrativi, secondo cui la nuova normativa, portatrice di un pubblico interesse, trova immediata applicazione allorché la fase in cui si inserisce non sia ancora conclusa; d’altra parte, ai fini del calcolo del termine concesso al prefetto, non si deve considerare l’attività di notificazione del provvedimento (e la data del suo compimento) ma soltanto il momento della sua adozione, restando estranea a tale fase il rischio dell’esito negativo della procedura di notificazione.