(massima n. 1)
La produzione in giudizio della lettera raccomandata o del telegramma con la relativa ricevuta di spedizione attuata dall’ufficio postale — anche in mancanza dell’avviso di ricevimento — costituisce prova certa della spedizione e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso. Tale presunzione è superabile dal destinatario attraverso elementi di prova contrari.