(massima n. 1)
In caso di opposizione, proposta davanti al giudice di pace, al verbale di contestazione di violazione amministrativa prevista dal cod. strada, è necessaria la preventiva instaurazione del contraddittorio mediante la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, a pena di nullità dell’intero procedimento, salva la deroga espressamente prevista dall’art. 23 legge 689/81 riguardante l’esclusivo caso della tardiva proposizione dell’opposizione, cui segue la declaratoria d’inammissibilità dell’opposizione. (Nel caso di specie la Corte ha dichiarato la nullità del procedimento perché il giudice di pace aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso, non per la tardiva proposizione dello stesso ma per ragioni attinenti alla fondatezza dell’applicazione della sanzione).