(massima n. 1)
L’opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, deve ritenersi tempestiva qualora, dopo essere stata proposta davanti al giudice tributario nel termine di sessanta giorni, di cui all’art. 204-bis cod. strada (deducendosi l’omessa notifica del verbale di contestazione dell’infrazione), sia stata successivamente riassunta (con atto avente il contenuto di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c.) davanti al giudice ordinario competente, entro il termine di sei mesi di cui all’art. 50 c.p.c., in applicazione di un principio analogo a quello sotteso alla translatio indicii, con conseguente salvezza degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda proposta al giudice incompetente.