(massima n. 1)
In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, il ricorso al prefetto avverso il verbale di accertamento dell’infrazione al codice della strada, ai sensi dell’art. 203 del codice della strada (approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), non costituisce — stante l’incompatibilità col sistema costituzionale (artt. 24,103 e 113 Cost.) di un principio di riserva di amministrazione — presupposto processuale per poter adire il giudice ordinario e quindi il previo ricorso di tale ricorso amministrativo è meramente facoltativo, potendo l’interessato, indipendentemente da esso, rivolgersi al giudice per contestacela soggezione alla sanzione amministrativa pecuniaria.