(massima n. 1)
L’autorità amministrativa dinanzi alla quale sia stata proposta opposizione avverso il provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 18, legge n. 689 del 1981, ha l’obbligo di procedere all’audizione della parte che ne abbia fatto richiesta, a meno che tale richiesta non sia stata formulata in modo condizionato, cioè per la sola ipotesi in cui la p.a. lo dovesse ritenere opportuno. Ne consegue che, mentre in quest’ultimo caso l’omessa audizione dell’opponente è priva di conseguenze, nel primo caso comporta la nullità del provvedimento sanzionatorio. (Nella specie, l’audizione dell’interessato non aveva avuto luogo in quanto, per errore colpevole, l’amministrazione aveva inviato la convocazione all’opponente ad un indirizzo diverso da quello anagrafico risultante dagli atti).