(massima n. 1)
Anche sotto il vigore dei nuovi codici di procedura penale e della strada deve riconoscersi valore probatorio alle dichiarazioni rese dal contravventore agli agenti al momento della redazione del verbale di contestazione, delle quali, ai sensi dell’art. 200 cod. strad., egli può chiedere ed ottenere la verbalizzazione, diritto al quale corrisponde la validità ed utilizzabilità del verbale redatto, che costituisce atto pubblico. (Fattispecie in tema di art. 136, comma sesto, cod. strad. nella quale la prova della residenza in Italia da oltre un anno è stata ricavata dalle dichiarazioni rese dall’imputato agli agenti accertatori in assenza del difensore).