(massima n. 1)
Premesso che la violazione delle norme del codice della strada deve essere contestata immediatamente (ex art. 200, primo comma, del d.lgs. n. 285 del 1992) e che lindebita omissione di tale adempimento rende illegittimi i successivi atti del procedimento sanzionatorio, per valutare se, nel caso concreto, la contestazione immediata fosse o meno possibile deve aversi riguardo alla natura dellinfrazione contestata e ad ogni altro elemento desumibile dal verbale di accertamento, il quale deve essere preso in considerazione nella sua globalitą e non solo nella parte specificamente destinata ad esplicitare la ragioni che, a giudizio dei verbalizzanti, avevano impedito la contestazione immediata della sanzione, e tenendo conto delle modalitą con le quali il servizio di vigilanza era stato, nel caso di specie, concretamente organizzato dallamministrazione.