(massima n. 1)
In tema di violazioni amministrative di norme sulla circolazione stradale, il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quello che aveva proceduto al rilevamento dell’infrazione è irrilevante ai fini della validità della constatazione, in quanto l’art. 385 del d.P.R. n. 495 del 1992, recante il regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata, prevede che il verbale sia redatto dall’agente accertatore, espressione questa che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell’organo o sia abilitato, in siffatta qualità a compiere gli accertamenti di competenza dell’organo stesso, senza distinzione tra componenti dell’organo che abbiano assistito all’infrazione e componenti che non vi abbiano assistito, né assume alcun rilievo, ai fini della validità della contestazione non immediata, la omessa sottoscrizione del verbale da parte dell’accertatore, avuto riguardo alla necessaria informatizzazione del servizio, purché non vi sia dubbio sulla provenienza dell’atto né il ricorrente alleghi elementi giustificativi di tale dubbio.