(massima n. 1)
In materia di circolazione stradale, qualora non si sia proceduto alla contestazione immediata della violazione delle norme del codice della strada, ai sensi dell’art. 200, primo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ben può il giudice di merito, nell’ambito di un accertamento di fatto a lui demandato, valutare se, nella fattispecie esaminata, il motivo indicato nel verbale di accertamento sia idoneo a rendere impossibile la contestazione immediata. (In applicazione del riferito principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l’opposizione proposta avverso l’ordinanza di ingiunzione prefettizia con cui era stata sanzionata l’illecita circolazione del motociclo del ricorrente in corsia o area di percorrenza riservata a mezzi pubblici, avendo il detto giudice ritenuto, con adeguata motivazione, idoneo a rendere impossibile — nel caso concreto — la contestazione immediata il motivo indicato allo scopo nel verbale di accertamento, costituito dalla necessità di «non intralciare il servizio di pubblico trasporto»),