(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell’illecito, il giudice dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai fini della valutazione in ordine alla possibilità di detta contestazione, non è abilitato a censurare l’organizzazione del servizio di vigilanza, né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della P.A. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di pace aveva annullato il verbale di accertamento di violazione del codice della strada per eccesso di velocità, redatto da agenti della polizia stradale sul rilievo che, correttamente utilizzando la paletta in dotazione, sarebbe stato possibile arrestare un veicolo che procedeva, su un tratto autostradale, ad una velocità di oltre 150 km/h).