(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’omesso deposito dell’originale del verbale di contestazione presso l’ufficio dell’organo accertatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 200, quarto comma, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e 385 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, non dà luogo ad alcuna nullità o illegittimità dell’attività di accertamento, in difetto di espressa conseguenza invalidante ricavabile dalle citate disposizioni.