(massima n. 1)
Il disabile, detentore dello speciale contrassegno di cui all’art. 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, non è esentato dal pagamento della tariffa per il parcheggio dell’autovettura a suo servizio negli spazi di sosta in zona delimitata dalle cd. «strisce blu», neppure ove siano indisponibili i posti riservati dall’art. 11, comma 5, del suddetto decreto. Infatti, gli artt. 11, comma 1, del citato d.P.R. e 188 comma 3, del codice della strada prevedono per i titolari di detto contrassegno esclusivamente l’esonero, rispettivamente, da divieti e limitazioni della sosta disposti dalle autorità competenti e dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato, non potendo invocarsi, a sostegno di una diversa interpretazione, l’esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili, poiché, dalla gratuità della sosta deriva un vantaggio meramente economico e non un vantaggio in termini di mobilità, che è invece favorita dalla concreta disponibilità delle aree di sosta.