(massima n. 1)
L'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, cosģ da giustificarne il rilievo d'ufficio ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontą delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri. Ne consegue che, anche nel procedimento sommario di cognizione, tale eccezione deve essere formulata dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 702 bis, comma 4, c.p.c.