(massima n. 1)
L'azione di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere, da cui la medesima sia gravata ai sensi dell'art. 793 c.c., va proposta, in caso di morte del donatario cui siano succeduti dei figli minori, nei confronti di tutti questi ultimi, ma qualora gli stessi, per mezzo del loro rappresentante legale, non abbiano accettato l'ereditā nelle forme previste inderogabilmente dalla legge (accettazione espressa con beneficio d'inventario), č necessaria la preventiva nomina di un curatore speciale ai medesimi, a norma dell'art. 321 c.p.c.