(massima n. 1)
Se il custode č persona diversa dal detentore e l'azienda č composta da beni mobili ed immobili, l'attuazione del sequestro giudiziario č regolata dall'art. 677 c.p.c. e, pertanto, puō compiersi con le formalitā di cui agli artt. 605 c.p.c., per i mobili, e quelle di cui all'art. 608 c.p.c. per gli immobili. Relativamente a questi ultimi, in particolare, tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 608 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005, al fine di impedire l'inefficacia della misura č sufficiente, per ragioni di ordine sistematico, che il sequestrante consegni all'ufficiale giudiziario l'avviso ex art. 608, comma 1, c.p.c. entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 675 c.p.c.