(massima n. 1)
Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dichiarato l'inammissibilità della "reconventio reconventionis" degli opposti poiché, concernendo il pagamento delle competenze spettanti al loro "de cuius" per incarichi diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'originario ricorso da essi presentato, era priva di collegamenti con la domanda riconvenzionale dell'opponente, che riguardava il risarcimento dei danni per colpa professionale relativa, invece, ai contratti con riguardo ai quali era stata avanzata la richiesta monitoria).