(massima n. 1)
Non configura il reato di cui all’art. 186, c. 6, c.d.s. la condotta di chi rifiuti di sottoporsi a prelievi ematici, o comunque di liquidi biologici, da parte di agenti della Polizia stradale, mirati ad accertare lo stato di alterazione psicofisica derivante da influenza dell’alcool. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 379 Reg., tale accertamento può essere effettuato esclusivamente per mezzo dello strumento denominato etilometro.