(massima n. 1)
In tema di competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 c.p.c., avente natura inderogabile, in quanto si ricollega alla particolare idoneitā del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e costituisce una "condicio iuris" dell'esercizio dell'azione, l'istante non č tenuto all'indicazione specifica del giudice ritenuto competente, trattandosi di competenza funzionale che deve essere verificata d'ufficio, indipendentemente dalle deduzioni delle parti, non gravate sul punto da alcun onere probatorio.