(massima n. 1)
La preventiva presentazione della domanda amministrativa degli accessori del credito previdenziale o assistenziale, prevista ex art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. 326 del 2003, a fini deflattivi del contenzioso e di accelerazione delle procedure di liquidazione, costituisce condizione di proponibilitā della relativa domanda giudiziale e la sua omissione, attenendo ad un presupposto dell'azione, č rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, al pari della mancanza della domanda amministrativa relativa alla prestazione principale.