(massima n. 1)
In tema di attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito lo spirito di liberalitā č perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, se tale peso non assume carattere di corrispettivo ma costituisce, invece una modalitā del beneficio, ossia una mera limitazione del beneficio mediante riduzione del valore attribuito al destinatario della liberalitā. Costituisce indagine di fatto, attinente all'interpretazione del negozio di donazione, stabilire se l'onere imposto dal donatario sia tale da porre in essere un modus oppure valga ad imprimere al negozio carattere di onerositā; e l'apprezzamento del giudice del merito circa il carattere modale della donazione č insindacabile in sede di legittimitā, se congruamente e correttamente motivato. La legge non commina la nullitā della donazione cui sia apposto un onere modale che assorbisca o addirittura superi l'entitā economica della cosa donata, né l'assoggetta alla disciplina giuridica dei contratti a titolo oneroso. Nel caso in cui l'onere modale si concreti in una prestazione vitalizia, come tale a carattere aleatorio, il donatario deve subire l'incidenza dell'alea, e sarā tenuto ad eseguire il modus con il solo limite dell'effettivo arricchimento conseguito (art. 793 c.c.).