(massima n. 1)
Il divieto di inversione di marcia di cui all’art. 176, comma primo, lett. a), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è valido per tutta la superficie stradale, quale che sia la conformazione e la denominazione dei singoli tratti compresi tra i due segnali di inizio e fine della strada o autostrada. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione del P.G. avverso la sentenza di assoluzione del l’imputata dal reato di cui all’art. 176, comma primo, lett. a), D.Lgs. citato sul rilievo che l’inversione di marcia era stata effettuata davanti alle cabine adibite al pagamento del pedaggio e, quindi, in un’area non definibile carreggiata, rampa o svincolo. La Corte di Cassazione, nell’annullarne con rinvio la decisione, ha altresì evidenziato che i caselli autostradali e le zone immediatamente circostanti fanno parte delle autostrade stesse e sono soggetti alla medesima disciplina, quale che sia la conformazione del tratto terminale (carreggiata, svincolo, rampa o altro) su cui insistono, tant’è che i segnali di inizio e fine sono posti all’esterno di tali aree (prima dell’ingresso e dopo l’uscita).