(massima n. 1)
Ai fini del divieto di inversione di marcia di cui all’art. 176 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la zona di carreggiata antistante o retrostante il casello autostradale, compresa tra i segnali di inizio e fine di autostrada, non è distinguibile dalla zona di carreggiata successiva al casello di entrata o precedente quello di uscita. (Nella fattispecie, la Corte di cassazione, su ricorso del P.M., ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato della contravvenzione p. e p. dall’art. 176, comma primo, lett. a) e 19, D.Lgs. 285/1992 emessa dal Pretore sul rilievo che l’inversione di marcia era stata eseguita all’ingresso del casello, in corrispondenza delle barriere.