(massima n. 1)
Ai fini del divieto di inversione di marcia di cui all'art. 176, comma primo, lett. a) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la zona di carreggiata antistante o retrostante il casello autostradale non può essere considerata autostrada qualora preceduta soltanto dal segnale di «preavviso» di inizio autostrada e non già da quello, specifico di «inizio o fine autostrada». (Fattispecie in cui il tratto di strada in cui è stata effettuata l’inversione del senso di marcia era caratterizzato, oltre che dalla predetta segnaletica, da corsie delimitate soltanto da linee discontinue senza separazione alcuna nemmeno con barriere mobili ed erano presenti altri segnali di preavviso di intersezione con la viabilità ordinaria, segnaletica orizzontale indicante l’approssimarsi dell’autostrada, nonché segnaletica verticale indicante l’approssimarsi dell’autostrada, nonché segnaletica verticale, posta in entrambe le direzione di marcia, indicante la possibilità di accesso all’unico parcheggio esistente sul lato sinistro di detta area).