(massima n. 1)
In tema di omesso pagamento del pedaggio autostradale, deve ritenersi che l’inciso «salvo che il fatto costituisca reato» — contenuto nell’art. 176 comma diciassettesimo del nuovo codice della strada — si riferisce alla seconda delle due ipotesi disciplinata dal citato articolo, vale a dire al caso di colui che, transitando per il casello autostradale, ponga in essere atti al fine di eludere, in tutto o in parte, il pagamento del pedaggio (l’altra ipotesi riguarda il caso di colui che transiti, senza fermarsi, al casello autostradale, creando pericolo per la circolazione). Ne consegue che se gli atti al fine di non pagare il pedaggio non travalicano in una illecita condotta, il contravventore è esposto al solo pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla norma sopra indicata; se viceversa tali atti si concretano in comportamenti antigiuridici puniti dalla legge penale, il contravventore risponde del commesso reato, prescindendosi in tale ipotesi dal fatto che la sua condotta abbia o meno costituito pericolo per la circolazione. Deve pertanto ritenersi che in detta ipotesi il comportamento necessario per configurare un reato è costituito da un quid pluris rispetto al mero transito attraverso il casello senza fermarsi e pagare il dovuto pedaggio, come, ad esempio, formulare minacce al casellante, ovvero declinare false generalità. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato di insolvenza fraudolenta di cui all’art. 641 c.p.).