(massima n. 1)
L’art. 168 cod. strad., riguardante la disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi, nel testo applicabile ratione temporis prima delle modifiche introdotte dall’art. 20, D.Lgs. n. 507 del 1999, consta di tre gruppi di precetti e conseguenti previsioni sanzionatorie, stabilite, rispettivamente, ai commi settimo, ottavo e nono, nonché, quanto a quest'ultimo, anche attraverso il rinvio ai precetti contenuti nei commi secondo, terzo e quarto. Pertanto, il ricorso per cassazione del Comune, proposto avverso la sentenza del Tribunale che ha annullato il verbale della Polizia municipale, con tenente l’accertamento di una violazione dell’art. 168, in riferimento all’inosservanza del «marginale» n. 10321 dell’Allegato Balla direttiva Comunitaria n. 94/55/CE del 21 novembre 1994, per la sosta di un semirimorchio vuoto, ma non «bonificato» dai residui di carburante trasportato, in quanto privo dei necessari riferimenti ad alcuno dei diversi precetti contenuti nell’art. 168, ed alle fonti normative nazionali ivi richiamate per la loro integrazione, è inammissibile perché non consente di identificare quale sia la regola normativa che si assume violata dall’utente della strada.