(massima n. 1)
In tema di controversie relative a rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, la disposizione di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., che radica la competenza per territorio presso il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, in quanto la "ratio legis" è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio. (Nella specie, la S.C., risolvendo un conflitto di competenza sollevato dal tribunale davanti al quale il giudizio era stato riassunto in seguito alla declinatoria di competenza del giudice originariamente adìto, ha attribuito la competenza a quest'ultimo, in quanto la controversia era stata promossa da una docente di scuola media che, benché fosse stata assegnata, previa procedura di mobilità, ad un determinato ambito regionale, al tempo dell'introduzione della causa svolgeva temporaneamente servizio in una scuola media di una diversa regione).