(massima n. 1)
L’art. 153, comma 2, cod. strada, nel consentire al conducente di un veicolo a motore, ricorrendo le condizioni ivi indicate, l’utilizzo, di giorno, dei proiettori fendinebbia anteriori al posto di quelli anabbaglianti e di profondità, nulla dispone in ordine all’uso dei suddetti fendinebbia in orario notturno, ossia da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere; ne consegue che in tale periodo — disciplinato dal comma 1 del medesimo art. 153, che non contiene alcuna esclusione di uso dei fari antinebbia — deve ritenersi consentito l’uso dei medesimi unitamente ai proiettori anabbaglianti.