(massima n. 1)
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove sia accertata l’inosservanza da parte di uno dei conducenti dell’obbligo di circolare, percorrendo una curva, il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, ai sensi dell’art. 143, secondo e terzo comma, cod. strada, non sussistono automaticamente la colpa esclusiva di quello e la liberazione dell’altro conducente dalla presunzione di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ., dovendo il giudice valutare in ogni caso se quest’ultimo abbia a sua volta rispettato le norme di comportamento di cui all’art. 141 cod. strada, nonché quelle di normale prudenza, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto.