(massima n. 1)
In tema di violazioni amministrative, la mancata contestazione personale dell’infrazione anche quando ne sussista la possibilità o la mancata menzione nel verbale delle ragioni per le quali non si è proceduto a detta contestazione, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie ex art. 14 ult. comma legge 24 novembre 1981, n. 689 applicabile anche alle violazioni amministrative del codice della strada e non invalida perciò la successiva ordinanza ingiunzione, quando si sia comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine di legge. (Fattispecie concernente la violazione del divieto di superamento dei limiti di velocità accertata mediante apparecchiature elettroniche).