(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative, con riferimento all’accertamento mediante «autovelox» delle violazioni al codice della strada, nella specie per il superamento dei limiti di velocità ai sensi dell’art. 142, comma ottavo, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), l’art. 200 del medesimo codice della strada, nell’imporre il rispetto dell’obbligo della contestazione immediata della violazione ogniqualvolta sia possibile, rende palese che nei congrui casi un tale obbligo possa essere escluso, e al riguardo l’art. 384 del relativo regolamento si fa carico, peraltro non in maniera esaustiva, di indicare varie ipotesi in cui è consentita la contestazione differita e, fra queste, proprio quelle (lett. e) in cui l’accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi che permettono «la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari». In tal caso, pertanto, purché se ne espongano a verbale le ragioni, deve ritenersi consentita la contestazione differita senza alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, dovendosene escludere il sindacato sulle scelte organizzative dell’Amministrazione.