(massima n. 1)
L’efficacia probatoria dello strumento rivelatore di velocità dei veicoli (autovelox) perdura sino a quando risulti accertata nel caso concreto sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate il difetto di costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo elettronico. Né può ritenersi pregiudizievole ad un corretto funzionamento dell’apparecchiatura, l’assenza di una revisione periodica, necessitando all’uopo accertamenti tecnici e specifici che non possono ricondursi al fatto notorio di cui all’art. 115 c.p.c., nel quale vanno comprese le nozioni tecniche solo quando siano certe, incontestabili e acquisite al patrimonio dell’uomo di media cultura.